In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, il contribuente può evitare l’applicazione della sanzione “ordinaria”, pari di norma al 30% dell’importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni).

Sanzione ridotta  –  In tal caso, la sanzione “ordinaria” è ridotta:

  • allo 0,1% giornaliero dell’importo dovuto, se il versamento è eseguito ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA (es: se il ritardo è di 10 giorni la sanzione è del 1%);
  • all’1,5% dell’importo dovuto (1/10 dell’ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA;
  • all’1,67% dell’importo dovuto (1/9 dell’ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA;
  • al 3,75% dell’importo dovuto (1/8 dell’ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.M.U. DELL’ANNO 2016 (ad oggi al 30/06/2017). Pertanto, entro il 30/06/2017, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento per regolarizzare eventuali omessi, insufficienti o tardivi versamenti I.M.U. anno 2016.

Il versamento della sanzione “ridotta” deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno (quindi con l’applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella “ravvedimento”. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell’imposta.

ATTENZIONE:

Il ravvedimento è possibile SOLO prima che il Comune contesti la violazione; una volta intervenuta la contestazione o comunque cominciate le procedure di accertamento la sanzione irrogata sarà quella intera di legge e NON POTRA’ ESSERE PIU’ RIDOTTA.

È disponibile sul sito internet comunale, un programma che permette di  effettuare  autonomamente il  calcolo del ravvedimento operoso relativo alla  I.M.U.